IN EVIDENZA: nella sezione documenti sono presenti le nuove modalità di ravvedimento operoso per violazioni commesse da 1° settembre 2024
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Dal 1° gennaio 2020 l’imposta municipale propria è disciplinata dalla legge 160/2019 nei commi dal 739 al 783 e successive modifiche e integrazioni.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 57 del 27 dicembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 ha confermato per l’anno 2024 le aliquote e le agevolazioni dell’anno 2023 (vedi tabella riassuntiva in fondo a questa pagina)
scadenza acconto: 17 giugno 2024
scadenza saldo: 16 dicembre 2024
soggetti passivi IMU: art.743 legge 160/2019 – I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 30 giugno 2020 ha introdotto a partire dall’anno 2020 un’aliquota agevolata dello 0,76% per i fabbricati di categoria C/1 e C/3 situati nel territorio del comune di Fidenza relativamente ai quali i proprietari hanno ridotto di almeno il 20% i canoni di locazione commerciale rispetto all’anno precedente con contratto di locazione stipulato a norma della legge 392/78 e 1571 Codice Civile regolarmente registrato. L’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza di apposita comunicazione entro i termini previsti per la dichiarazione IMU. L’agevolazione si applica per tutti gli anni di durata del contratto rinegoziato.
Il modello è disponibile in fondo a questa pagina e può essere trasmesso al servizio entrate del Comune via mail a tributi@comune.fidenza.pr.it o via PEC a protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Negli allegati a fondo pagine è disponibile l’elenco dei terreni esenti IMU. I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono esentati dal pagamento dell’imposta indipendentemente dalla loro ubicazione.
Con atto della Giunta Comunale n. 298 del 14 dicembre 2023 , consultabile in questa pagina, sono stati aggiornati i valori imponibili ai fini IMU delle aree fabbricabili per l’anno 2024.
Per approfondimenti sono disponibili in consultazione il testo della legge 160/2019, commi dal 739 al 783, e la circolare 1/DF dell’Agenzia dell’entrate che ha fornito alcuni chiarimenti applicativi.
In questa pagina e nella sezione SERVIZI ON LINE di questo sito, è disponibile un software per il calcolo dell’IMU 2024 e dell’eventuale ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023 che permette la compilazione automatica del modello F24
Dati necessari: rendita catastale, percentuale di possesso, mesi di possesso.
Con il calcolo on-line è possibile pagare il modello F24 direttamente dal software di compilazione tramite carta di credito/debito o circuito Mybank (il pagamento con carta di credito è soggetto a limiti di importo) Chi utilizzerà questa opportunità, oltre al vantaggio di evitare errori di trascrizione del modello F24, riceverà direttamente sulla propria casella e-mail la ricevuta di avvenuto pagamento e la quietanza emessa da Agenzia entrate.
IMU novità dal 2023
La legge finanziaria 2023, legge 197/2022, all’art.1, comma 81, introduce l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente. All articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta la seguente fattispecie di esenzione:
g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale
per approfondimenti https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20240418130826.pdf
riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Ritorna la riduzione al 50% per l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
IMU novità dal 2022
riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
esenzione IMU “Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
abitazione principale La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in materia di “IMU e abitazione principale” dichiara illegittime le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del DL 201/2011 e nell’articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della legge 160/2019 anche come modificato dall’articolo 5-decies del DL 146/2021. In particolare la Corte ritiene che l’abitazione principale debba essere l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come previsto dalle norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.
La Corte nella sentenza 209/2022 precisa che la dichiarazione di incostituzionalità non determina in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire dell’esenzione: se la dimora abituale è la stessa (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.
esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
IMU ANNO 2021
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 è stato differito al 30 giugno 2023 (d.l. 192/2022, art. 3, comma 1)
ESENZIONI IMU 2021 PER PROPRIETARI LOCATORI CON CONVALIDA DI SFRATTO
Art. 4 ter D.L. 25/05/2021, n. 73, inserito con legge di conversione 106/2021 1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021….
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, disponibile in fondo a questa pagina, definisce le modalità per la richiesta di rimborso della rata di acconto IMU 2021 e dispone la necessità di attestare i requisiti per l’esenzione e l’eventuale importo del rimborso nelle annotazioni della dichiarazione IMU 2021 che deve essere presentata al Comune.
ESENZIONI – AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA RATA IMU 2021
La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30 dicembre 2020, art 1, comma 599) ha confermato che per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli sono esenti dal pagamento dell’IMU per gli anni 2021, 2022 e 2023 sempre che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività (art. 78 del d.l. 104/2020 – legge di conversione 126/2020).
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L’art. 6- sexties del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL SOSTEGNI), introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, prevede la seguente agevolazione IMU:
I soggetti passivi IMU per i quali ricorrono le condizioni per l’accesso al contributo a fondo perduto previste dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, non sono tenuti a versare la prima rata dell’imposta municipale propria per gli immobili nei quali esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Art. 1 D.L. 41/2021 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
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Per i soggetti non residenti in Italia la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30 dicembre 2020, art 1, comma 48) introduce una riduzione dell’IMU pari al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.A
IMU ANNO 2020
acconto 16 GIUGNO 2020
saldo 16 DICEMBRE 2020
Per l’anno 2020 non sono più assimilate all’abitazione principale le abitazioni appartenenti ai pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. I pensionati iscritti all’AIRE sono tenuti al versamento dell’IMU 2020 su tutte le unità immobiliari possedute in Italia.
ACCONTO IMU 2020
Il Consiglio comunale con atto 18/2020 ha deliberato il differimento al 30 settembre 2020 del termine per il versamento dell’acconto per contribuenti con difficoltà economiche; resta esclusa da questa disposizione la quota IMU di competenza dello Stato relativa ai fabbricati censiti nella categoria D (esclusi gli immobili D10) che deve essere versata entro il 16 giugno 2020.
I soggetti con difficoltà economiche indotte dalla situazione di emergenza sanitaria, ad esempio titolari di attività economiche con periodi di chiusura, persone che hanno perso il lavoro ecc., e coloro che hanno affrontato l’emergenza con difficoltà economiche preesistenti potranno versare entro il 30 settembre 2020 attestando entro il 30 ottobre 2020 la propria situazione, a pena di decadenza dall’agevolazione. Il modello è disponibile in fondo a questa pagina e può essere trasmesso al servizio entrate del Comune via mail a tributi@comune.fidenza.pr.it o via PEC a protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Il decreto 19 maggio 2020, n.34 , c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU (acconto) per
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi IMU* siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il decreto legge 104/2020 ha esteso l’esenzione dal pagamento dell’acconto anche alle pertinenze degli immobili censiti alla categoria D/2
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
SALDO IMU 2020
Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, dispone che non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività delle tabella degli allegati 1 e 2 del decreto (pubblicate a fianco in questa pagina con l’aggiornamento apportato dal decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 e della legge di conversione 176/2020) a condizione che i soggetti passivi IMU* siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il decreto legge 14 agosto 2020, n.104, prevede che, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi IMU* siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti passivi IMU* siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi IMU* siano anche gestori delle attività ivi esercitate.