L’art.14, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco le funzioni di ufficiale di Governo in materia statistica. Questa normativa era stata preceduta nel 1989 dal D.Lgs. n. 322, con cui è stato istituito il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), e che ha obbligato gli Enti Locali a istituire o riorganizzare i propri uffici di statistica in base alle norme impartite dallo stesso decreto legge.
A seguito di questa normativa, l’attività dell’ufficio comunale di statistica è caratterizzata in modo significativo dallo svolgimento della funzione di organo periferico dell’ISTAT nel territorio comunale, che si concretizza, in particolare, sia nel conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, sia nella rilevazione delle famiglie per le indagini campionarie relative ai consumi, alle multiscopo o per i Censimenti generali della popolazione, delle abitazioni, dell’industria, dei servizi e delle aziende agricole.