Abitazione principale

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Data:

24 Aprile 2019

Tempo di lettura:

3 min

Sono esenti dall’imposta municipale propria le abitazioni principali censite in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

cosa si intende per abitazione principale:

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in materia di “IMU e abitazione principale” dichiara illegittime le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del DL 201/2011 e nell’articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della legge 160/2019 anche come modificato dall’articolo 5-decies del DL 146/2021. In particolare la Corte ritiene che l’abitazione principale debba essere l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come previsto dalle norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.

La Corte nella sentenza 209/2022 precisa che la dichiarazione di incostituzionalità non determina in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire dell’esenzione: se la dimora abituale è la stessa (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3)i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2022 17:37

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