Licenza di pesca Tipo B

Dettagli della notizia:

Data:

06 Giugno 2002

Tempo di lettura:

2 min

A seguito dell’entrata in vigore della LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012 n. 11 la licenza di pesca di tipo B ha la durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione e autorizza i residenti in Emilia-Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26; autorizza i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle acque interne con l’utilizzo di canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1.50;

La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

  Art. 14

Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l’esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.
 
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Ultimo aggiornamento: 19/03/2019 11:24

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