I delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione) sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell’esercizio della funzione, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.
Gli atti di designazione debbono essere presentati entro il giovedì (14 novembre 2024) che precede l’elezione alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.
La trasmissione può essere inviata anche all’indirizzo di posta elettronica certificato dalla segreteria del Comune: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it.
L’Ufficio Elettorale cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni nella giornata di sabato 16 novembre 2024, dalle ore 16:00 e per tutta la durata delle operazioni di costituzione del seggio, oppure domenica 17 novembre 2024 purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (ore 07:00).
I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
– la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione del candidato nel collegio uninominale oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
– il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento e la tessera elettorale, deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione Emilia-Romagna;
– il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
– la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 comma 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
– il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato. I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’articolo 21, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, a norma del quale:
– l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
– il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali ai quali è affidata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione devono essere quelle di cui all’articolo 21, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, a norma del quale:
– l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
– il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.
Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti designati per il proprio seggio. (Cfr. articoli 20, ottavo comma, 25, primo comma, e 30, n. 6, dPR 30 marzo 1957, n. 361; articolo12 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Facoltà dei rappresentanti di lista
I rappresentanti:
– hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
– possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
– nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.
Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio.
Possono apporre la loro firma:
– sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;
– nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
– sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
(Cfr. articoli 26, primo comma, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361).
I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il contrassegno del candidato.
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
(Cfr. art. 9, quarto comma, Legge 23 aprile 1976, n. 136; articolo 53, primo comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361; articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1).
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
(Cfr. articoli 64, ultimo comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361).
Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti
I rappresentanti dei partiti o dei promotori – al pari dei componenti del seggio – durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.
(Cfr. articoli 40, ultimo comma, e 112 dPR 30 marzo 1957, n. 361)
Sanzioni per i rappresentanti
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 1.032,00= a Euro 2.065,00.
(Cfr. articoli 26, secondo comma, e 104, sesto comma, dPR 30 marzo 1957, n. 361)