Voto degli elettori residenti all’estero (AIRE). Opzione di voto in Italia

Dettagli della notizia:

Data:

03 Aprile 2025

Tempo di lettura:

4 min

Chi può votare all’estero

Gli elettori italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, iscritti in A.I.R.E., possono esercitare il proprio diritto di voto all’estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all’estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).

In occasione delle elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all’AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali; una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Dopodiché l’elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l’esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all’Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.

Opzione per il voto in Italia

In alternativa a quanto sopra, l’elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o Referendum, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni (per i Referendum abrogativi del 8/9 giugno 2025, entro giovedì 10 aprile 2025).

Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l’Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio.

Agevolazioni di viaggio

Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, articolo 20).

Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia SpA; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).

Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:

  • non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
  • non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
  • la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.

Per ottenere il rimborso, l’elettore deve presentare un’apposita richiesta all’ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, articolo 20, comma 2; dPR 2 aprile 2003, n. 104, articolo 22).

Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

Modulo per richiesta di esercizio di voto in Italia

Ultimo aggiornamento: 04/04/2025 11:27

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