ATTENZIONE QUESTO MODULO E’ OBSOLETO QUI IL LINK AL MODULO IN VIGORE
SE DOVETE SPOSTARVI
Sì: SERVONO DAVVERO BUONE RAGIONI PER MUOVERSI.
Sì: I CONTROLLI SONO MOLTO SERI
OCCHIO: VA FIRMATO DAVANTI AGLI AGENTI
NOVITA’ DEL NUOVO MODULO:
1 E’ inserita la motivazione “ASSOLUTA URGENZA” “per trasferimenti in un Comune diverso” dal tuo.
2 La “situazione di necessità” viene associata con chiarezza agli “spostamenti all’interno dello stesso comune”.
3 E’ stata rimossa la formula RIENTRO ALLA PROPRIA ABITAZIONE/DOMICILIO/RESIDENZA.
CI SI PUO’ MUOVERE (E IL MENO POSSIBILE) PER
1 COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
2 ASSOLUTA URGENZA
3 SITUAZIONE DI NECESSITA’
4 MOTIVI DI SALUTE
?(portare certificato o impegnative con sé)
INDICARE CHIARAMENTE NELL’AUTODICHIARAZIONE LUOGO DI PARTENZA E ARRIVO E MOTIVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO
Al di fuori di questi casi e che comunque dovranno avere motivazioni molto solide e veritiere, non ci si può spostare dal proprio comune di residenza verso un altro comune.
Chi è in quarantena o è risultato positivo al virus ha il DIVIETO ASSOLUTO DI SPOSTARSI. E ora gli agenti vi chiederanno di certificarlo che non siete in quarantena.❗❗❗
ATTENZIONE: VERRANNO CONTROLLATE MOLTO ATTENTAMENTE LE AUTODICHIARAZIONI e per chi avrà violato la norma sugli spostamenti scatterà la denuncia alle autorità competenti per eventuali violazioni penali riscontrate.
Se vuoi scarica dal sito del Comune e stampa il MODULO di AUTOCERTIFICAZIONE per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza.
Se NON HAI il modulo con te, ti verrà fornito dagli agenti/militari che ti stanno controllando
E’ in vigore da oggi, 23 marzo 2020, la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.
Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto della Presidenza del Consiglio prevede all’art 1 punto b): è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.
Sul punto era intervenuta nella giornata di ieri l’ordinanza Interno-Salute adottata in attesa del nuovo dpcm.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino la 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonchè a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo