Istanza di Accesso Civico semplice

Qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere, attraverso questa istanza, tali documenti o informazioni o dati

Descrizione

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Formati disponibili

elettronico

Licenza distribuzione

licenza aperta

Pagina aggiornata il 07/04/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri