Descrizione
Per poter visionare o chiedere il rilascio di atti o documenti del Comando Polizia Locale bisogna essere “interessati” al documento, ovvero, come specificato dall’articolo 22 della Legge n. 241 del 1990, bisogna avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Ciò significa, ad esempio, che solo l’autore della violazione o l’eventuale obbligato in solido potrà richiedere di visionare o avere copia di un verbale d’accertamento di illecito amministrativo.
Per completezza d’informazione si sottolinea che, in base a quanto previsto dal 1° comma dell’articolo 329 del Codice di Procedura Penale, gli atti d’indagine compiuti “dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Pertanto, non sarà possibile l’accesso o la visura di atti o documenti redatti o in disponibilità del Comando qualora gli stessi siano collegati o comunque pertinenti ad attività di Polizia Giudiziaria.