Risposta
– i minori, fino al compimento del 12° anno di età;
– i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio – – – comunale, fino ad un massimo di due assistenti per ogni paziente, previa presentazione di – certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
– i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
– i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
– gli autisti di pullman turistici;
– il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attivi.