Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

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La richiesta di variazione dell’indirizzo all’interno del Comune di Fidenza o la richiesta di residenza per chi proviene da altro Comune o dall’estero può essere fatta dall’interessato o da un componente maggiorenne della famiglia, anche per conto degli altri, attraverso la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito del Comune

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
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Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa diventano più snelli e facili i rapporti tra i cittadini e le pubbliche Amministrazioni.

Fra le semplificazioni il cittadino può usufruire delle autocertificazioni.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.

La firma non deve essere più autenticata.

L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più chiedere certificazioni che riguardano stati, qualità personali, fatti sia dell’interessato che di altri soggetti di cui egli sia a conoscenza.

Le autocertificazioni non possono essere utilizzate solo per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Ai sensi della normativa vigente DPR 445/2000, l’autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell’attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione.

L’Ufficiale di Anagrafe, pena la nullità, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

L’autentica di firma è possibile per:

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l’autenticazione della firma.

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss, con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.

La firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio NON deve più essere autenticata, SOLO se presentata a una PA o gestore di pubblico servizio.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata per: le deleghe, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

I certificati anagrafici sono soggetti all’apposizione del bollo del costo di € 16,00 (tranne nei i casi in cui sia prevista l’esenzione a norma di legge documentata dall’utente).

Il servizio Anagrafe rilascia tutti certificati relativi ai fatti anagrafici, in particolare:
Certificato contestuale: è il certificato che contiene le informazioni di residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita e di nascita.
Certificato di cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza dell’intestatario.
Certificato di esistenza in vita: è il certificato che attesta l’esistenza in vita.
Certificato di residenza: è il certificato che attesta la residenza dell’intestatario.
Certificato di stato libero: è il certificato che attesta lo stato civile libero dell’intestatario (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio).
Certificato di stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica dell’intestatario.

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