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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

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A seguito dell’entrata in vigore della LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012 n. 11 la licenza di pesca di tipo B ha la durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione e autorizza i residenti in Emilia-Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26; autorizza i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle acque interne con l’utilizzo di canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1.50;

La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 14

Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l’esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Al momento del ritiro del tesserino, così come previsto dalla L.R. 8/94: “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, occorre presentare:

1. licenza di porto d’armi per uso caccia (valida per la stagione venatoria in corso);

N.B.: a partire dal 14/09/2018 la licenza di porto di fucile per uso caccia ha la durata di 5 anni (primo rilascio/rinnovo). Per le licenze di caccia che hanno data di rilascio/rinnovo anteriore al 14/09/2018 la durata è di 6 anni. Non viene rinnovata automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità.

2. attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa e della addizionale di € 5,16 (sulla causale deve comparire “Tassa di concessione governativa e addizionale di cui all’art. 22, comma 1 della Legge 157/92”, € 173,16 (gia comprensiva dell’addizionale di € 5,16).

3. attestazione di versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (c/c postale 00116400, intestato a Regione Emilia-Romagna, Tasse e Concessioni regionali, di importo diverso a seconda del numero di colpi del fucile).Non deve effettuare il versamentochi esercita la caccia esclusivamente in Azienda Venatoria; in questo caso è però necessaria la dichiarazione di responsabilità personale, dalla quale risulti espressamente che il cacciatore intende esercitare la caccia esclusivamente in Azienda Venatoria.

4. attestazione del versamento del premio ed esibizione della connessa polizza assicurativa nonché di polizza assicurativa personale per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria (con massimale di € 51.645,69 per morte o invalidità permanente);

5. documento di iscrizione all’A.T.C. o agli A.T.C. regionali (sono esentati dall’esibizione di tale documento coloro che intendono praticare la caccia esclusivamente in Azienda Venatoria);

6. tesserino relativo stagione venatoria in corso, ovvero quello relativo alla ultima stagione in cui si è esercitata la caccia.

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