I gestori delle strutture ricettive e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica quindi il proprietario, l’usufruttuario nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi devono ottemperare alle seguenti prescrizioni, in quanto responsabili della riscossione e del versamento dell’Imposta di Soggiorno:
1. Contestualmente con l’inizio dell’attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. Hanno l’obbligo di informare i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e devono richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
3. Devono rilasciare al cliente quietanza dell’avvenuto pagamento.
4. Entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il soggiorno, devono dichiarare il numero di ospiti e di pernottamenti soggetti all’imposta e quelli esenti, tramite il portale dedicato messo a disposizione dal Comune.
5. Devono annualmente rendere il conto della gestione in qualità di agente contabile di fatto, con apposito modello 21 DPR 194/1996, entro il 30 gennaio dell’anno successivo e trasmetterlo al Comune tramite PEC.
6. Sono altresì obbligati ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione cumulativa annuale, relativa alle presenze ed ai versamenti dell’imposta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione cumulativa va compilata e inoltrata attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità approvate con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (D.M. 29 aprile 2022).