Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

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Dall’ 11/12/2014 (ai sensi dell’art. 12 L. 162/2014) i coniugi possono rivolgersi all’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di divorzio.

REQUISITI

Non essere genitori di figli minori;
Non essere genitori di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
Non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Di non concordare patti di trasferimento patrimoniale.
Almeno uno dei due coniugi deve essere residente nel Comune di Fidenza, oppure l’atto originale di matrimonio deve essere stato registrato nel Comune di Fidenza.
Per la richiesta di DIVORZIO la tempistica è di 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

A seguito dell’entrata in vigore della LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012 n. 11 la licenza di pesca di tipo B ha la durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione e autorizza i residenti in Emilia-Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26; autorizza i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle acque interne con l’utilizzo di canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1.50;

La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 14

Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l’esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Puoi accedere al portale istanze online e compilare il modulo “Richiesta di iscrizione animale”.
– Se l’animale è stato acquisito al di fuori della Regione Emilia Romagna dovrà essere allegata all’istanza l’attestato di passaggio di proprietà rilasciato dall’anagrafe canina di provenienza (AUSL o Comune) oppure modulo “passaggio di proprietà” (scaricabile dal sito del Comune) compilato in tutte le sue parti e carta di identità del precedente proprietario.
– Se l’animale è stato acquisito all’interno della regione Emilia Romagna dovrà essere compilato il modulo “passaggio di proprietà” (scaricabile dal sito del Comune) compilato in tutte le sue parti e carta di identità del precedente proprietario.

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l’evento nei modi e termini sotto indicati

CHI: Bambino nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori;

Bambino nato da genitori non coniugati tra loro: la dichiarazione deve essere resa congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio.

DOVE – QUANDO

presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza dei genitori: entro 10 giorni dalla nascita

presso il Centro di Nascita (ospedale o casa di cura): entro 3 giorni dalla nascita il/i dichiarante/i devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita. La direzione sanitaria invierà poi l’atto al Comune di residenza dei genitori.

L’iscrizione annagrafica del figlio viene registrata presso il Comune di residenza della madre.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Documento d’identità valido del dichiarante.

Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica.

TARGET DI RIFERIMENTO : i genitori del neonato

COGNOME E NOME DEL BAMBINO: Può essere composto da uno o più elementi, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile e dall’ ufficiale d’anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi (esempi: Luigi Giuliano Maria – il nome va riportato per intero; Luigi, Giuliano, Maria – va riportato solo il primo nome, quindi Luigi).
I genitori possono attribuire il doppio cognome (cognome paterno seguito da quello materno) secondo quanto introdotto dalla circolare n. 1/17 del Ministero dell’Interno.

La richiesta di variazione dell’indirizzo all’interno del Comune di Fidenza o la richiesta di residenza per chi proviene da altro Comune o dall’estero può essere fatta dall’interessato o da un componente maggiorenne della famiglia, anche per conto degli altri, attraverso la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito del Comune

Il proprietario dell’animale per l’iscrizione all’anagrafe regionale può recarsi all’Ufficio Anagrafe Canina del suo Comune di residenza o della ASL competente e qui effettuare l’iscrizione. Ai sensi dell’art.7 comma 1 e 2 della L.R. dell’Emilia Romagna i proprietari, gli allevatori o i detentori sono tenuti ad iscrivere i propri animali entro trenta giorni dalla loro nascita o da quando ne vengano in possesso.

Deve essere inviata richiesta di accesso agli atti (modulo scaricabile direttamente sul sito del Comune di Fidenza – Modulistica Polizia Locale) al seguente indirizzo email:
pl.co@comune.fidenza.pr.it
L’ufficio Infortunistica invierà, dopo aver ricevuto la richiesta con bollettino PagoPA per il pagamento di €50,00 (delibera n.73 del 29/04/2021) il rapporto indicato entro 30 giorni dalla ricevuta di versamento.

Rivolgendoti a Punto Amico
direttamente allo sportello in orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 13; giovedì dalle 8,15 alle 18; sabato dalle 8,15 alle 12,30;

Rivolgendoti allo Stato Civile in orario di apertura: : lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 13; giovedì dalle 8,15 alle 18; sabato dalle 8,15 alle 12,30.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L .91 del 5 febbraio 1992 )
Tulle le informazioni sono disponibili sul sito della Prefettura.

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