Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

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È necessario compilare entro 90 gg. dall’inizio dell’occupazione o dall’acquisto l’apposito modulo di dichiarazione TARI, reperibile sul sito istituzionale del Comune al link
https://www.comune.fidenza.pr.it/wp-content/uploads/2022/08/dichiarazione-tari-2022.pdf
Lo stesso modulo può essere utilizzato per comunicare la variazione o la cessazione dell’occupazione.
La dichiarazione compilata e scansionata può essere trasmessa tramite mail all’indirizzo
tributi@comune.fidenza.pr.it
tramite PEC all’indirizzo protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
online, previo accesso con SPID tramite portale LINKMATE
https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=05374
È possibile consegnare il modulo cartaceo al Servizio entrate presso gli uffici comunali di Via Malpeli 49/51 – Fidenza concordando l’appuntamento ai numeri 0524 517352 – 271 – 291 – 222

certificato di decesso: attesta l’evento del decesso (nome, cognome, data e luogo di decesso);
estratto di decesso: indica anche l’ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni (dichiarazioni relative al decesso);

Il certificato di nascita attesta l’evento di nascita (nome, cognome, data e luogo)
Il certificato di nascita con paternità e maternità attesta i dati relativi ai genitori
L’estratto di nascita può contenere anche eventuali annotazioni (matrimonio, divorzio, cittadinanza, morte…)

L’A.I.R.E. è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Le iscrizioni dei cittadini italiani allAIRE, avviene, se richiesto, per:

trasferimento dal comune di Fidenza in un comune estero, per un periodo superiore ai 12 mesi per motivi di lavoro o studio
richiesta di trasferimento iscrizione AIRE da un comune italiano al comune di Fidenza, avendo dei membri della propria famiglia già iscritta nella popolazione residente o all AIRE
trascrizione presso l’ufficio di stato civile del comune di Fidenza dell’atto di nascita avvenuta all’estero;
La domanda d’iscrizione all’AIRE, deve essere presentata direttamente al Consolato Italiano competente per territorio, che provvederà a trasmettere la richiesta al Comune di Fidenza.

L’iscrizione può essere iniziata anche presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Fidenza, tramite dichiarazione, ma non diviene effettiva fino alla conferma da parte del Consolato Italiano del paese estero di trasferimento.

Voto degli Italiani all’Estero

In occasione di consultazioni elettorali, i cittadini AIRE, iscritti nelle liste elettorali possono, grazie allapprovazione della legge 27/12/2001 n. 459 votare nella loro circoscrizione Estero (solo per le elezioni politiche e per i referendum previsti dalla costituzione) per corrispondenza.
Possono scegliere di votare in Italia solo se hanno sottoscritto il diritto di opzione, valida solo per una consultazione elettorale.
La comunicazione dellopzione deve pervenire al Consolato della circoscrizione di residenza entro il 31 dicembre dellanno precedente alle votazioni o nel caso di scioglimento anticipato delle Camere non oltre il decimo giorno successivo allindizione delle votazioni.

La CIE, realizzata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, è la nuova carta di identità in formato digitale con le dimensioni di una carta di credito e si presenterà così: sul davanti nome, cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita, sesso, statura, firma, foto, data d’emissione e di scadenza, codici e un chip elettronico; sul retro: ancora la foto, residenza, codice fiscale, estremi dell’atto di nascita, cognome e nome dei genitori o di chi ne fa le veci nel caso di minori, altri codici alfanumerici.

Per i cittadini italiani è valida per l’espatrio ed è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell’Area Schengen. Per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari), maggiorenni e minorenni, viene sempre rilasciata non valida per l’espatrio.

La Spid è l’Identità Digitale che consente al cittadino di comunicare e interagire con i portali delle amministrazioni pubbliche e private.
Puoi crearla direttamente in Comune dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 12, su appuntamento.
Occorrono: tessera sanitaria, carta di identità o patente o passaporto in corso di validità, un Cellulare e una mail che non siano già collegati ad altre Spid.
Se l’hai già creata autonomamente, puoi attivarla in Comune dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 12.

Il pagamento del bollettino per la raccolta dei funghi ha validità semestrale ed è utilizzabile nei seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello.

Per i comuni non compresi nell’elenco occorre rivolgersi alle Comunità Montane.

Qualsiasi informazione sulla raccolta dei funghi nel territorio di competenza della Provincia di Parma può essere richiesta direttamente all’Assessorato Provinciale Agricoltura e Alimentazione: Piazzale Barezzi 3 – Parma – Tel. 0521/210769

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
I servizi di Anagrafe online sono a tua disposizione in qualunque momento e ovunque ti trovi.

Accedi con la tua Spid, online e in autonomia.

Hai sempre un filo diretto con il tuo comune, senza passare allo sportello.

Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa diventano più snelli e facili i rapporti tra i cittadini e le pubbliche Amministrazioni.

Fra le semplificazioni il cittadino può usufruire delle autocertificazioni.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato.

La firma non deve essere più autenticata.

L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più chiedere certificazioni che riguardano stati, qualità personali, fatti sia dell’interessato che di altri soggetti di cui egli sia a conoscenza.

Le autocertificazioni non possono essere utilizzate solo per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

https://www.comune.fidenza.pr.it/amministrazione/uffici/servizi-demografici/anagrafe/convivenza-di-fatto/

Ai sensi della normativa vigente DPR 445/2000, l’autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell’attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione.

L’Ufficiale di Anagrafe, pena la nullità, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.

L’autentica di firma è possibile per:

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l’autenticazione della firma.

Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss, con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.

La firma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio NON deve più essere autenticata, SOLO se presentata a una PA o gestore di pubblico servizio.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata per: le deleghe, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Inoltre, i Tribunali NON sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

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